COS’È UN’ASTA GIUDIZIARIA?
L’asta è una vendita di beni al migliore offerente. Nel caso delle aste giudiziarie provengono da procedure esecutive giudiziali. Ogni immobile è stimato da un perito del tribunale. Oltre il prezzo si pagano solo gli oneri fiscali con la possibilità di usufruire delle agevolazioni di legge previste.
- Esistono due tipologie di vendite,con Incanto e Senza Incanto. La prima è caratterizzata da una vera e propria gara pubblica con offerte successive in aumento,che si svolge nella sala delle udienze davanti al giudice o nello studio del notaio delegato. Invece la seconda non prevede una gara pubblica,ma il deposito di offerte presso la cancelleria del tribunale.
Per partecipare ad un’asta è necessario presentare:
- Domanda con marca da bollo da € 10,33 alla cancelleria del tribunale.
- Deposito cauzionale: Anticipo sul prezzo base,da presentarsi tramite assegno circolare, pari al 10% del prezzo base.
- Deposito in conto spese:Anticipo sulle spese di trasferimento,da presentarsi tramite assegno circolare pari al 20% del prezzo base. Tale somma sarà oggetto di eventuale conguaglio in base ai requisiti fiscali dell’aggiudicatario ed al prezzo di aggiudicazione.
In caso di mancata aggiudicazione le somme depositate per cauzione ed anticipo spese,verranno immediatamente restituite.
In caso di aggiudicazione del bene, invece, il saldo totale deve essere effettuato nei termini e con le modalitá stabilite dall’ordinanza di vendita:in genere si deve effettuare entro 30 / 60 giorni dall’aggiudicazione.
Presso alcuni tribunali, inoltre, è prevista la possibilità di ottenere mutui bancari.
La proprietà del bene in oggetto viene trasferita dal giudice con un decreto che ha la medesima funzione del Rogito notarile. Con tale documento viene ordinata la cancellazione di tutte le ipoteche e pignoramenti gravanti sull’immobile. Esiste la possibilità, entro 120 giorni dal decreto di trasferimento,di chiedere eventuale condono edilizio.